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Regole e provvedimenti in favore delle persone con problemi di udito.

Requisiti per ottenere la fornitura gratuita della protesi acustica e dei sussidi.
La fornitura dei sussidi protesici è disciplinata dal Nomenclatore Tariffario strumento previsto dall’art. n. 26 della legge 833, 23.12.1978; esso è emanato come decreto del Ministero della Sanità, sentito il parere del Consiglio Sanitario Nazionale.

Il Nomenclatore Tariffario fornisce le indicazioni per effettuare correttamente la prescrizione protesica, le tariffe e i tempi minimi per la sostituzione delle protesi.

Il vigente Nomenclatore non prevede limiti minimi di perdita uditiva per la concessione della protesi acustica.

AVENTI DIRITTO
Oltre ai pazienti con ipoacusia superiore ai 65 dB nell’orecchio migliore, hanno diritto alla fornitura anche i pazienti con ipoacusia inferiore ai 65 dB, ma portatori anche di altre patologie certificate che raggiungano in cumulo 1/3 di invalidità (34%).

Nel verbale di riconoscimento dello stato di invalidità con percentuale uguale o maggiore del 34% deve essere esplicitamente espressa la patologia “ipoacusia”; in caso contrario, l’invalido dovrà essere rivalutato dalla Commissione medica che annoterà su un nuovo verbale la sopravvenuta ipoacusia; ciò deve essere fatto anche se la percentuale d’invalidità è già maggiore del 34%.

Gli invalidi affetti da cofosi (assenza di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati) non hanno diritto alla fornitura protesica.
Per accelerare la fornitura protesica la Commissione medica, nel caso la percentuale di invalidità sia maggiore del 34%, può rilasciare una dichiarazione di accertata invalidità che eviterà un’inutile attesa per l’avvio del verbale (art. 2 comma 1 punto C, D.M. n. 332/1999).

RICONDUCIBILITA’
L’assistito può scegliere un apparecchio più sofisticato rispetto a quanto previsto dal Nomenclatore e sostenere il costo del conguaglio. Sono riconducibili gli apparecchi endoauricolari e retroauricolari con più di 4 regolazioni, ovvero che siano programmabili o digitali.

TERMINI MINIMI DI RINNOVO DELL’ EROGAZIONE
Per gli apparecchi acustici cinque anni; per i sistemi FM/IR e DTS otto anni. Per gli adulti è previsto il rinnovo della fornitura una sola volta nell’arco di validità per smarrimento o rottura accidentale o usura particolare non convenientemente riparabile. È anche previsto il rinnovo in tempi inferiori ai cinque anni in base a precisa relazione dello specialista che attesti variate necessità rieducative o variate condizioni psicofisiche. Per i minori non esistono limitazioni né legate ai tempi di rinnovo né legate a riconoscimento di invalidità.

Per maggiori informazioni telefonare allo 079.974635 – 349.2985624.

 
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