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Regole e provvedimenti in favore delle persone con problemi
di udito.
Requisiti
per ottenere la fornitura gratuita della protesi acustica
e dei sussidi.
La fornitura dei sussidi protesici è disciplinata
dal Nomenclatore Tariffario strumento previsto dall’art.
n. 26 della legge 833, 23.12.1978; esso è emanato come
decreto del Ministero della Sanità, sentito il parere
del Consiglio Sanitario Nazionale.
Il Nomenclatore Tariffario fornisce le indicazioni
per effettuare correttamente la prescrizione protesica, le
tariffe e i tempi minimi per la sostituzione delle protesi.
Il vigente Nomenclatore non prevede limiti
minimi di perdita uditiva per la concessione della protesi
acustica.
AVENTI
DIRITTO
Oltre ai pazienti con ipoacusia superiore ai 65 dB
nell’orecchio migliore, hanno diritto alla fornitura
anche i pazienti con ipoacusia inferiore ai 65 dB, ma portatori
anche di altre patologie certificate che raggiungano in cumulo
1/3 di invalidità (34%).
Nel verbale di riconoscimento dello stato
di invalidità con percentuale uguale o maggiore del
34% deve essere esplicitamente espressa la patologia “ipoacusia”;
in caso contrario, l’invalido dovrà essere rivalutato
dalla Commissione medica che annoterà su un nuovo verbale
la sopravvenuta ipoacusia; ciò deve essere fatto anche
se la percentuale d’invalidità è già
maggiore del 34%.
Gli invalidi affetti da cofosi (assenza
di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati)
non hanno diritto alla fornitura protesica.
Per accelerare la fornitura protesica la Commissione medica,
nel caso la percentuale di invalidità sia maggiore
del 34%, può rilasciare una dichiarazione di accertata
invalidità che eviterà un’inutile attesa
per l’avvio del verbale (art. 2 comma 1 punto C, D.M.
n. 332/1999).
RICONDUCIBILITA’
L’assistito può scegliere un apparecchio
più sofisticato rispetto a quanto previsto dal Nomenclatore
e sostenere il costo del conguaglio. Sono riconducibili gli
apparecchi endoauricolari e retroauricolari con più
di 4 regolazioni, ovvero che siano programmabili o digitali.
TERMINI MINIMI
DI RINNOVO DELL’ EROGAZIONE
Per gli apparecchi acustici cinque anni; per i sistemi
FM/IR e DTS otto anni. Per gli adulti è previsto il
rinnovo della fornitura una sola volta nell’arco di
validità per smarrimento o rottura accidentale o usura
particolare non convenientemente riparabile. È anche
previsto il rinnovo in tempi inferiori ai cinque anni in base
a precisa relazione dello specialista che attesti variate
necessità rieducative o variate condizioni psicofisiche.
Per i minori non esistono limitazioni né legate ai
tempi di rinnovo né legate a riconoscimento di invalidità.
Per maggiori informazioni telefonare allo
079.974635 – 349.2985624.
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